Giudice Sportivo, le decisioni che riguardano l'Alessandria (20/09/2022)

20.09.2022 19:00 di  Redazione GrigiOnLine   vedi letture
Alessandro Galeandro
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Alessandro Galeandro
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dopo la sconfitta interna con la Reggiana ed in vista della gara con la Carrarese posticipo in programma sabato allo stadio ‘Moccagatta’ con calcio d’inizio alle 17.30, non si registrano provvedimenti del Giudice Sportivo nei confronti dell’Alessandria che incideranno sulla prossima partita.

Da aggiornare la situazione dei cartellini gialli con la seconda ammonizione stagionale per Alessandro Galeandro e la prima per Robert Filip ed Alessio Nepi.

Da segnalare, inoltre, che il centrocampista Simone Della Latta della Carrarese, prossimo avversario dell’Alessandria, è stato squalificato per tre giornate effettiva dopo essere stato espulso domenica scorsa con la Virtus Entella, quindi non potrà essere presente nel confronto con i grigi.

Lo stesso Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 2.000 euro all’Alessandria

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, ingiuriosi ed oltraggiosi commessi da un suo sostenitore, collocato a ridosso del recinto di gioco in prossimità della bandierina del calcio d'angolo lato tribuna centrale, integranti anche pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. al 16° minuto del primo tempo nel tentativo di attingere con uno sputo - senza colpirlo - un calciatore della Società avversaria mentre si accingeva ad eseguire un tiro d'angolo;

2. al 26° minuto del primo tempo nel tentativo di attingere con uno sputo - senza colpirli - due calciatori della Società avversaria mentre si accingevano ad eseguire un tiro d’angolo.

B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Gradinata Nord", nel numero di circa 300, intonato cori oltraggiosi:

1. al 6°, al 7°, al 17°, al 37° minuto del primo tempo, al 6°, 7° e 17° minuto del secondo tempo, reiteratamente, più volte e con varie espressioni offensive, nei confronti di Istituzioni Calcistiche e/o loro Rappresentanti;

2. al 21° ed al 25° minuto del primo tempo, nei confronti di un tesserato avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.)”.